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La dichiarazione di successione

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La dichiarazione di successione

Gli eredi e i legatari sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro un anno dalla morte. L’obbligo grava anche sui chiamati all’eredità che non abbiano ancora accettato né rinunziato, sui loro legali rappresentanti e sugli esecutori testamentari. E’ comunque sufficiente che la dichiarazione sia sottoscritta da uno qualsiasi dei soggetti obbligati.

Il nostro studio può assistervi per compilare e presentare la dichiarazione di successione, la voltura catastale e tutti gli adempimenti connessi.

La dichiarazione di successione deve essere redatta su modulistica conforme a quella approvata dal Ministero delle finanze e presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base all’ultimo domicilio del defunto. Per chi è deceduto all’estero vale l’ultimo domicilio in Italia, se conosciuto, altrimenti è competente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma.

L’imposta di successione non deve essere pagata immediatamente, ma solo quando viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate, dopo la presentazione della dichiarazione, con un avviso notificato ai contribuenti. Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla richiesta. Tutti gli eredi sono responsabili in solido per il pagamento dell’intera imposta dovuta da essi e dai legatari, mentre questi ultimi rispondono solo della quota di loro competenza.

Quando nell’eredità sono compresi beni immobili, i contribuenti sono invece tenuti a pagare immediatamente, prima ancora di presentare all’Ufficio la dichiarazione di successione, l’imposta ipotecaria (2%), l’imposta catastale (1%), l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie. Il pagamento delle imposte autoliquidate deve pertanto essere effettuato entro un anno dalla morte mediante delega a una banca o tramite l’esattoria competente per territorio. Alla dichiarazione di successione deve essere allegato un prospetto che illustra l’autoliquidazione delle imposte, e in essa occorre citare gli estremi del versamento eseguito.

Nella dichiarazione di successione devono essere indicati i dati anagrafici del defunto e degli eredi e legatari, specificando l’eventuale rapporto di parentela con il defunto.

Nella dichiarazione di successione deve inoltre essere riportata la descrizione analitica di tutti i beni e diritti soggetti all’imposta, con il relativo valore. Devono dunque essere indicati i beni immobili che erano di proprietà del defunto, le aziende, le partecipazioni in società di qualsiasi genere, i conti correnti bancari e tutti gli investimenti finanziari, con la sola eccezione dei titoli di Stato o equiparati. Per quanto riguarda i conti correnti bancari e gli investimenti finanziari è quindi necessario chiedere alle banche o agli intermediari finanziari con cui il defunto intratteneva rapporti di comunicare per iscritto la situazione al momento della morte, specificando il saldo dei conti e il valore dei titoli o dei fondi di investimento. I conti correnti, i titoli e i rapporti cointestati tra il defunto e altre persone si considerano ripartiti in quote uguali tra loro, salvo prova contraria. Quindi, in caso di cointestazione tra il defunto e un altro soggetto, il valore da indicare nella successione è pari alla metà.
Per evitare comportamenti elusivi la legge prevede che nel saldo dei conti correnti bancari non si tenga conto degli addebiti dipendenti da assegni presentati al pagamento nei tre giorni precedenti la data della morte. Si può dunque tenere conto solo degli addebiti derivanti da assegni presentati per il pagamento almeno quattro giorni prima della morte, indipendentemente dalla data di emissione.

Ricordiamo che si considerano sempre compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento dell’asse ereditario, a meno che risulti un importo inferiore dall’inventario analitico redatto a norma di legge (da un notaio o dal cancelliere del tribunale).

Nella dichiarazione di successione devono essere indicate anche le passività deducibili, specificando i documenti che le dimostrano.

Se sono presenti beni immobili, devono infine essere indicati gli estremi del pagamento dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, dell’imposta di bollo e delle tasse ipotecarie.

Alla dichiarazione di successione devono essere allegati:

a) il certificato di morte del defunto;

b) le autocertificazioni di stato di famiglia degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto;

c) le visure catastali degli immobili;

d) il prospetto di liquidazione dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, dell’imposta di bollo e delle tasse ipotecarie (la quietanza del pagamento non deve essere allegata, ma conservata dagli eredi);

e) la copia dell’ultimo bilancio delle società le cui partecipazioni sono cadute in successione;

f) i documenti di prova delle passività deducibili;

g) la copia del verbale di pubblicazione del testamento, se presente;

h) la copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità, se presente;

i) l’inventario, se è stato redatto in conformità alla legge.

Le copie dei documenti da allegare alla dichiarazione di successione possono essere anche non autentiche, con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. E’ fatta salva, naturalmente, la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere successivamente i documenti in originale o in copia autentica, al fine di eseguire le verifiche ritenute opportune.

La dichiarazione di successione deve sempre essere presentata, anche quando il defunto non aveva beni immobili. E’ prevista una sola eccezione. Non c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione solo quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto (figli, discendenti o genitori), e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro (l’importo è stato aumentato dal 13 dicembre 2014) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Ciò significa che la dichiarazione di successione deve essere presentata anche quando non deve essere pagata alcuna imposta, perché il patrimonio lasciato dal defunto è inferiore alla franchigia prevista dalla legge, e non ci sono immobili sui quali applicare le imposte ipotecarie e catastali. Il coniuge e i figli del defunto dovranno dunque presentare la dichiarazione di successione indicando tutti i beni lasciati dal defunto, con il loro valore, anche se poi dovranno pagare solo le imposte ipotecarie sugli immobili eventualmente compresi nell’eredità, dato che l’attuale importo della franchigia garantisce nella maggior parte dei casi l’esenzione dell’imposta di successione.

Ricordiamo anche che secondo le norme attualmente in vigore la prova della presentazione della dichiarazione di successione deve sempre essere richiesta dalle banche prima di poter mettere a disposizione degli eredi i rapporti già intestati a nome del defunto.

E’ escluso l’obbligo di presentazione di una dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa quando, dopo la presentazione della dichiarazione di successione principale, sopravviene l’erogazione di un rimborso fiscale. Si tratta di una situazione piuttosto frequente, che fino a ieri obbligava il contribuente a presentare una nuova dichiarazione di successione, nella maggior parte dei casi senza dover pagare alcuna imposta aggiuntiva, ma sostenendo inevitabilmente ulteriori costi. Oggi, invece, l’agenzia delle entrate deve tenere conto di tali rimborsi nel liquidare l’imposta, senza che il contribuente sia tenuto a darne comunicazione in alcun modo.

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