
E’ considerato coltivatore diretto chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all’allevamento del bestiame, purché la forza lavoro sua e dei membri del suo nucleo familiare che collaborano con lui nell’esercizio dell’attività non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell’azienda agricola (art. 31 della legge 590/1965).